Piano di vendita autorizzato dalla Regione ai sensi della legge 24 dicembre 1993 - n.560.
Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4, art. 1 della L. 560/93 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda d'acquisto. In caso d'acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
I predetti assegnatari, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi.
Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 7/2/90, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.
Hanno titolo all'acquisto prioritariamente i conduttori di tutti gli immobili. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli affittuari, possono presentare domanda di acquisto Enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o operative sociali. In caso di ulteriore disinteresse di tali categorie, detti immobili possono essere venduti a chiunque ne faccia richiesta. A tal fine gli Istituti predispongono apposite aste pubbliche con offerte in aumento.
Il prezzo di vendita è stabilito dallo IACP, previo parere di congruità dell'UTE, sulla base dell'andamento del mercato e può essere pagato in unica soluzione oppure a rate mensili, per un massimo di 10 anni, con interesse a tasso legale.
Il prezzo di vendita è pari al valore di mercato, previo parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Vendita di alloggi Abilag, realizzati, per i lavoratori agricoli, con finanziamenti statali ai sensi della legge n.1676/60, di proprietà del Demanio dello Stato. Il prezzo di vendita viene fissato, in base alla legge n.1676/60, pari al 50% del costo di costruzione degli alloggi.
IACP Lecce - Via S. Trinchese, 61/d - 73100 Lecce Tel. +39-0832-446111 - Fax +39-0832-315034
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